Benefici fiscali per le donazioni effettuate
(art. 83 D.Lgs.117/2017 primo e secondo comma)
Se il donatore è una persona fisica
Può scegliere fra due alternative:
- beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 30% delle donazioni effettuate, sino ad un importo complessivo non superiore a 30.000 euro per ogni periodo di imposta
- beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo netto pari all’importo delle donazioni effettuate, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato per ogni periodo di imposta. L’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo degli anni successivi sino al quarto periodo di imposta successivo.
Se il donatore è un’impresa:
Può beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo netto pari all’importo delle donazioni effettuate, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato per ogni periodo di imposta. L’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo degli anni successivi sino al quarto periodo di imposta successivo.
Sia per le persone fisiche che per le aziende, ai fini della deducibilità/detraibilità dell’erogazione, il versamento deve essere eseguito obbligatoriamente tramite operazioni bancarie (con bonifico, assegno bancario o carta di credito) oppure attraverso operazioni postali (tramite conto corrente postale). Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.
Non dimenticare di conservare:
– la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
– l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
– l’estratto conto del conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID.